<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

14/11/2019 - Il creditore non può mutare o revocare il voto espresso

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

Articoli Correlati: proposta concordataria - credito contestato - voto

La Corte di Cassazione con Sentenza del 4 giugno 2019 n. 20892, depositata il 5 agosto 2019, ha stabilito il principio secondo cui, nell’ambito della procedura di concordato preventivo, il creditore chiamato ad esprimersi sulla proposta concordataria, ancorché il suo credito sia oggetto di contenzioso giudiziario con la società proponente, non può mutare – venuto meno il contenzioso – il proprio voto, che, una volta espresso, non può essere rivisitato, né revocato. D’altronde, espone la Suprema Corte, l’art. 176 l.f. prevede espressamente che il giudice delegato «può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi».