argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 2 aprile 2019 n. 36320, depositata il 22 agosto 2019, ha affermato che non è penalmente perseguibile il rappresentate legale della società che omette di pagare le ritenute e l’I.V.A., qualora il termine ultimo per l’adempimento sia successivo alla presentazione del ricorso per l’ammissione al concordato preventivo, non rilevando – quindi – che l’ammissione formale alla procedura concorsuale sia avvenuta successivamente alla scadenza del versamento. Ciò in quanto la decorrenza degli effetti del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo va collocata – in forza della sua efficacia retroattiva – alla data di presentazione della domanda di concordato. A rilevare sarebbe, inoltre, la scriminante di cui all’art. 51 c.p., in forza della quale il rappresentante legale non è punibile, in quanto avrebbe omesso di pagare in osservanza di un dovere quale quello di non eseguire pagamenti, una volta depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura concorsuale, nei confronti di specifici creditori.