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La Corte di Cassazione con la sentenza di legittimità n. 12906/2019 del 25 marzo 2019 ha stabilito che se l’importo non versato a titolo di IVA si discosta dalla soglia predeterminata dal legislatore di meno del 4%, a favore del reo può operare la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p., perché il fatto è caratterizzato da particolare tenuità. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, limitatamente al motivo relativo alla tenuità del fatto, annullando senza rinvio la sentenza impugnata per la non punibilità delle condotte in contestazione. Di seguito il passaggio della motivazione che affronta la relativa questione giuridica: ”… la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131 bis cod. pen., nel giudizio di legittimità, può essere rilevata d’ufficio, in presenza di un ricorso ammissibile, anche se non dedotta nel corso del giudizio di appello pendente alla data di entrata in vigore della norma, a condizione che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine (ex multis, Sez. 1, n. 27752 del 09/05/2017, Rv. 270271 – 01; Sez. 6, n. 7606 del 16/12/2016 dep. 2017, Rv. 269164). Si deve poi ricordare che, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema omesso versamento di IVA, la causa di non punibilità della “particolare tenuità del fatto”, prevista dall’art. 131 bis cod. pen., è applicabile soltanto alla omissione per un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, fissata a euro 250.000,00 dall’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, in considerazione del fatto che il grado di offensività che dà luogo a reato è già stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale (ex plurimis Sez. 3, n. 13218 del 20/11/2015; Sez. 3, n. 40774 del 05/05/2015). Orbene, nel caso di specie, la divergenza tra gli importi non versati dall’imputato e la soglia di non punibilità ammonta a meno di euro 10.000,00, importo che può ritenersi prossimo alla soglia predeterminata dal legislatore, discostandosi dalla stessa di meno del 4%, e che non preclude, conseguentemente, una valutazione positiva in termini di tenuità del fatto considerato. Né sussistono, per quanto affermato dai giudici di merito ulteriori elementi ostativi ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità”.