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Il Tribunale di Torino, con Sentenza del 4 marzo 2019, pubblicata in data 16 luglio 2019, n. 22103, ha stabilito che il costo della polizza assicurativa stipulata contestualmente all’erogazione del mutuo deve essere incluso nel calcolo del T.E.G. ai fini usura. Il Giudice ha infatti precisato che non vale ad escludere la natura usuraria del contratto la considerazione che le Istruzioni della Banca d’Italia, vigenti all’epoca della sottoscrizione del contratto di finanziamento, escludessero dal calcolo il costo dell’assicurazione (a differenza delle Istruzioni successive, del 2009 entrate in vigore nel 2010).