Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

14/11/2019 - L’onere della prova nel licenziamento orale

argomento: News del mese - Diritto del Lavoro

Articoli Correlati: licenziamento orale - onere della prova - volontà del datore di lavoro

Con la sentenza 9 luglio 2019 n. 18402, la Corte di Cassazione ha confermato l’orientamento secondo cui il lavoratore subordinato che impugni un licenziamento allegando che è stato intimato senza l’osservanza della forma prescritta ha l’onere di provare, quale fatto costitutivo della sua domanda, che la risoluzione del rapporto di lavoro è ascrivibile alla volontà del datore di lavoro, anche se manifestata con comportamenti concludenti; la mera cessazione nell’esecuzione delle prestazioni non è circostanza di per sé sola idonea a fornire tale prova. Ove il datore di lavoro eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore, il giudice sarà chiamato a ricostruire i fatti con indagine rigorosa e solo, nel caso perduri l’incertezza probatoria, farà applicazione della regola residuale desumibile dall’art. 2697, comma 1, c.c., rigettando la domanda del lavoratore che non ha provato il fatto costitutivo della sua pretesa.