argomento: News del mese - Diritto Amministrativo
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Il Cons. Stato, Sez. V, con sentenza 19 agosto 2019, n. 5737, ha statuito che il risarcimento del danno conseguente alla lesione di situazioni soggettive aventi la consistenza dell’interesse legittimo pretensivo è subordinato all’accertamento, in termini di certezza o, quanto meno, di probabilità vicina alla certezza, della spettanza del bene della vita oggetto dell’aspettativa giuridicamente tutelata; ne deriva che, nei casi in cui la lesione discenda da una illegittimità provvedimentale accertata solo sul piano dei vizi formali (e, quindi, per definizione, senza il riconoscimento della fondatezza della pretesa sostanziale), il danno può essere riconosciuto soltanto all’esito della riedizione dell’azione amministrativa correlata all’effetto conformativo del giudicato o, più correttamente, dell’annullamento, che opera, sul piano giuridico, eliminando l’atto che, con la sua adozione, aveva estinto l’obbligo di provvedere sulla istanza privata e riattivando, con ciò, l’obbligo di riprovvedere ex art. 2, legge n. 241/1990: ciò perché solo all’esito del satisfattivo riesercizio del potere potrà dirsi accertata la spettanza del bene della vita.