argomento: News del mese - Diritto Tributario
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Con la Sentenza n. 35193 del 1° agosto 2019 la Corte di Cassazione ha ribadito il principio già espresso nella sua precedente n. 14595/2018 secondo il quale, ai fini dell’integrazione del reato di omesso versamento dell’Iva di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74/00, l’entità della somma da versare, costituente il debito Iva, è quella risultante dalla dichiarazione del contribuente e non quella effettiva desumibile dalle annotazioni contabili. Come chiarito già in precedenza dalla stessa Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 37424/2013, la prova del dolo è insita, in genere, nella presentazione della dichiarazione annuale, dalla quale emerge quanto è dovuto a titolo di imposta, e che deve, quindi, essere saldato o almeno contenuto non oltre la soglia, entro il termine previsto. Il debito erariale, in sostanza, non deve risultare dai registri delle fatture o dalla contabilità di impresa o ancora, dal bilancio, quanto piuttosto dalla dichiarazione annuale, la cui presentazione costituisce un presupposto necessario ai fini della consumazione di tale delitto.