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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 28 febbraio 2019 (p.u. del 23 gennaio 2019), n. 8704, ha ribadito il principio giurisprudenziale secondo il quale l’art. 17 del d. lgs. n. 241/1997 ha ampliato le ipotesi di compensazione già previste dalle norme tributarie, così estendendo la compensazione anche a crediti / debiti di natura diversa ed alle somme dovute agli enti previdenziali; la natura di credito inesistente o non spettante rende irrilevante l’imputazione effettuata dal contribuente nella dichiarazione per operare l’indebita compensazione, in quanto la norma si riferisce genericamente all’utilizzo in compensazione di «crediti non spettanti o inesistenti», senza alcuna specificazione in ordine alla omogeneità o disomogeneità della compensazione.