argomento: News del mese - Diritto Tributario
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Con la risposta ad interpello n. 25 del 6 febbraio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che a seguito di una fusione per incorporazione tra due società appartenenti allo stesso gruppo, è il soggetto risultante dall’operazione che deve presentare, oltre alla propria, la dichiarazione Iva del dante causa, anche ai fini della liquidazione dell’Iva di gruppo. Nel caso di specie, la dichiarazione Iva è quella riferita alle attività svolte dal soggetto dante causa durante tutto l’anno 2018 e la fusione aveva effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019. L’Agenzia ha anche chiarito che, per il suddetto anno, in tale dichiarazione debbano: (i) essere indicati i dati del soggetto estinto nella parte riservata al contribuente e i dati del soggetto avente causa nel riquadro riservato al dichiarante, riportando il valore “9” nella casella relativa al codice di carica; (ii) essere compilato il prospetto IVA 26PR/2019. Quanto agli obblighi di versamento, poi, l’Ufficio ribadisce che nelle ipotesi di fusione per incorporazione è la società risultante dalla trasformazione sostanziale soggettiva ad assumere, alla data dalla quale ha effetto l’operazione straordinaria, i diritti e gli obblighi esistenti in capo alle società incorporate. Infine, per quanto concerne gli effetti dell’operazione di fusione per incorporazione sulla liquidazione dell’IVA di gruppo a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’Agenzia ha sostenuto che sia necessario accertare se vi sia una situazione di continuità tra i soggetti che partecipano all’operazione straordinaria, facendo riferimento in particolare alle regole dettate dall’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e dal decreto ministeriale 13 dicembre 1979, la cui ratio è quella di evitare pratiche fraudolente o elusive.