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La Corte di cassazione, con la Sentenza n. 20463 del 30 luglio 2019, ha sancito che il contribuente è tenuto al pagamento delle sanzioni comminate dall’Erario per l’esposizione in dichiarazione IVA del falso credito anche nel caso in cui quest’ultimo non venga poi utilizzato. I Giudici della Suprema Corte hanno chiarito che, in tema di violazioni dell’obbligo in dichiarazione annuale Iva, il secondo comma dell’art. 43 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (ora abrogato dall’art. 16 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471), il cui contenuto e stato sostanzialmente trasfuso nell’art. 5 comma 4 d.lgs. n. 471 del 1997, deve trovare applicazione tutte le volte in cui dalla dichiarazione presentata risulti un’imposta inferiore di oltre un decimo a quella dovuta, ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore di oltre un decimo a quella spettante, senza che occorra che in concreto la dichiarazione inesatta abbia determinato un’evasione dell’imposta ovvero il conseguimento di un rimborso indebito, ed indipendentemente dall’intenzione di frodare il fisco. In sostanza la disposizione colpisce e sanziona la mera indicazione infedele resa nella dichiarazione, indipendentemente dal concreto utilizzo del credito.