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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35193 del primo agosto 2019, ha affermato che l’imprenditore, nell’ipotesi di Iva dichiarata e non versata anche non incassata, rischia una condanna penale. La terza sezione penale ha confermato l’intero impianto accusatorio precisando che, ai fini della integrazione del reato di omesso versamento dell’Iva di cui all’art. 10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, l’entità della somma da versare, costituente il debito Iva, è quella risultante dalla dichiarazione del contribuente e non quella effettiva, desumibile dalle annotazioni contabili. La presentazione della dichiarazione costituisce il presupposto necessario ai fini della consumazione del reato di omesso versamento IVA e il debito erariale preso a riferimento per il superamento delle soglie di cui all’art. 10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.