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Il sequestro preventivo per il reato di omesso versamento Iva non viene meno anche a seguito dell’annullamento della cartella ad opera della commissione tributaria: tra l’altro la sentenza favorevole al contribuente indagato è stata pronunciata per un vizio di forma non incidendo sulla pretesa creditoria, mentre soltanto lo sgravio da parte del fisco determina l’estinzione della pretesa erariale. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 36309 del 21 agosto 2019 con cui ha rigettato il ricorso proposto dal legale rappresentante di una s.r.l. confermando la misura cautelare del sequestro in relazione al reato di cui all’art. 10-ter del d.lgs. 74/2000. I giudici di legittimità, richiamando un consolidato orientamento formatosi in materia (Cass. n. 39187/2015), hanno ricordato innanzitutto come il mantenimento del sequestro, in caso di annullamento della cartella esattoriale da parte delle Commissioni tributarie e di successivo provvedimento di sgravio effettuato da parte dell’Amministrazione finanziaria, sia illegittimo. La motivazione, chiariscono gli Ermellini, sta nel fatto che lo sgravio, quale manifestazione diretta dell’Ente impositore e alla pari atto pubblico fide facente, ha come effetto l’estinzione del debito erariale. Come già esposto in precedenza nel caso di specie, la pretesa fiscale era annullata solo dai giudici tributari ma non era seguito alcun provvedimento di sgravio.