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La Corte di Cassazione, con sentenza del 18 giugno 2019 n. 35193, depositata in medesima data, ha rilevato che – nel caso di reato relativo al mancato versamento dell’IVA –, ai sensi della disciplina ex art. 10-ter D. Lgs. 74/2000, il debito sia quello risultante dalla dichiarazione del contribuente e non quello effettivo, desumibile dalle scritture contabili dell’impresa; inoltre, occorre tenere conto che la dichiarazione rappresenta proprio un presupposto necessario per la consumazione del reato. Peraltro, la Suprema Corte ha altresì precisato che non rileva se l’importo relativo all’IVA sia stato o meno effettivamente incassato dal contribuente.