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Diritto Tributario
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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta dell’8 agosto 2019, a seguito di interpello n. 332/2019, ha precisato – in ordine al tema della distribuzione delle riserve in sospensione di imposta – che agli importi generatisi con utili prodotti nel corso dell’esercizio 2018, deve applicarsi la regola generale sul nuovo regime impositivo dei redditi finanziari conseguiti da persone fisiche; in particolare, deve essere applicata la ritenuta a titolo d’imposta del 26%, introdotta con la Legge di Bilancio 2018. Nel caso in esame, la società istante deve procedere ad effettuare una variazione in aumento in dichiarazione dei redditi, assoggettando il (maggior) imponibile all’aliquota ordinaria prevista al momento del presupposto impositivo. Non è pertanto applicabile, nel caso di specie, la disciplina transitoria prevista dalla stessa Legge di Bilancio 2018.