<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/05/2019 - In tema di dolo (specifico) nel reato di bancarotta fraudolenta mediante sottrazione o distruzione di libri o altre scritture contabili

argomento: News del mese - Diritto Penale

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Con sentenza dell’11 marzo 2019 (ud. 19 febbraio 2019) n. 10647, la Suprema Corte si è pronunciata ancora una volta sul tema dell’elemento soggettivo richiesto ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta mediante sottrazione o distruzione di libri o altre scritture contabili di cui all’art. 216, co. 1, n. 2), l. fall. La Corte ha ribadito la distinzione tra le due fattispecie previste dalla norma incriminatrice: quella di sottrazione o distruzione di libri e scritture contabili, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della società fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, richiede il dolo generico. Nel caso di specie, la Corte ha ravvisato una carenza motivazionale della sentenza impugnata in punto elemento soggettivo, annullandola con rinvio per un nuovo esame dell’imputato, volto ad accertare che lo scopo della condotta addebitatagli fosse stato quello di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, integrante per l’appunto il dolo specifico.