argomento: News del mese - Diritto Penale
Articoli Correlati: C.S.E. - responsabilità - obblighi
Con sentenza n. 33239 del 24 luglio 2019 (ud. 17 aprile 2019), la Quarta Sezione penale della Suprema Corte ha sancito che tra gli obblighi gravanti sul coordinatore per l’esecuzione dei lavori rientra « anche quello di segnalare al committente le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 (e pertanto anche la omessa redazione del POS da parte delle imprese esecutrici) e 97, comma 1 e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 100 ove previsto, con il potere di proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Con la possibile, ulteriore evenienza che, ove il committente non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dia comunicazione dell’inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti (art. 92 d.lgs. n. 81/2008)».