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Le Sezioni Unite sono state chiamate ad esprimersi sul seguente quesito: “se le pene accessorie previste per il reato di bancarotta fraudolenta dall’art. 216, ultimo comma, della legge fallimentare, come riformulato ad opera della sentenza n. 222 del 2018 della Corte Costituzionale , debbano considerarsi pene con durata ‘non predeterminata’ e quindi ricadere nella regola generale di computo di cui all’art. 37 c.p.; ovvero se la durata delle pene accessorie debba invece considerarsi ‘predeterminata’ entro la forbice data, con la conseguenza che non trova applicazione l’art. 37 c.p. ma, di regola, la rideterminazione involge un giudizio di fatto di competenza del giudice del merito, da effettuarsi facendo ricorso ai parametri di cui all’art. 133 c.p.”. Con sentenza del 3 luglio 2019 (ud. 28 febbraio 2019), n. 28910, le Sezioni Unite, ripercorsa la citata sent. C. Cost. 222/2018 ed evidenziato, tra le altre cose, come le pene principali e le pene accessorie perseguano finalità differenti e dunque ben possano non condividere la medesima ratio, escludono che la determinazione di queste ultime debba coincidere, nel quantum, con quanto il giudice abbia indicato per la pena principale, così come previsto all’art. 37 c.p.. La Cassazione afferma, invece, che la determinazione della pena accessoria spetti al giudice del merito, facendo ricorso ai criteri di cui all’art. 133 c.p.