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La Quinta Sezione della Corte di cassazione, con sentenza del 18 luglio 2019 (ud. 8 aprile 2019), n. 32001, torna sull’elemento soggettivo richiesto per l’integrazione della fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 216, co. 1, n. 2, l.f. La norma prevede e punisce due distinte fattispecie: le condotte di distruzione, sottrazione o omessa tenuta delle scritture contabili sono connotate dal dolo specifico, mentre è sufficiente il dolo generico per il fatto di aver tenuto tali scritture in modo da impedire la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita. Nel caso di specie, veniva contestata la prima ipotesi, senza tuttavia alcuna motivazione in merito al dolo specifico, consistente nella volontà di procurare a sé o ad altri profitto ovvero di danneggiare i creditori. Pertanto, la sentenza viene annullata con rinvio.