Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

18/11/2019 - La Corte di Cassazione sulla (non) legittimazione attiva dell’imputato persona fisica a proporre gravame in relazione alla posizione dell’ente incolpato ai sensi del d.lgs. 231/2001

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Con sentenza n. 35442 depositata il 2 agosto 2019 (ud. del 23 maggio 2019), la Seconda Sezione della Corte di Cassazione si è espressa in ordine alla legittimazione attiva a proporre gravame in relazione agli illeciti amministrativi contestati all’ente ai sensi del d.lgs. 231/2001. In particolare, la sentenza ha precisato che, alla luce del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, l’imputato persona fisica non può impugnare i capi della sentenza che riguardano l’ente, anche se lo stesso appellante/ricorrente era suo apicale e legale rappresentante e sia stato condannato per il reato presupposto. L’ente risponde, infatti, di un autonomo illecito che si concreta nel non aver saputo creare le condizioni per prevenire la consumazione del reato, qualora lo stesso risulti essere stato commesso nel suo interesse o suo vantaggio dai soggetti indicati nell’art. 5 d.lgs. 231/2001.