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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 24 settembre 2019, n. 23641, nel richiamare l’art. 2504-bis, comma 1, c.c., nonché il fatto che la fusione per incorporazione determina un fenomeno evolutivo-modificativo della società, senza comportare l’estinzione della società incorporata né la creazione di un nuovo soggetto di diritto, ha affermato che la società incorporata mantiene la legittimazione processuale solo nella misura in cui vi sia l’esigenza di tutelare l’affidamento della controparte, che non è a conoscenza dell’avvenuta operazione di fusione per incorporazione. La Suprema Corte, nel pervenire a tale decisione, ha citato l’esistenza di numerose pronunce che si sono occupate della legittimazione processuale passiva della società incorporata cancellata dal Registro delle Imprese e che hanno paventato il permanere sia della legittimazione processuale passiva che attiva. Sono invece risultate meno frequenti le pronunce che hanno approfondito il tema degli effetti dell’incorporazione sulla legittimazione attiva della società incorporata cancellata dal Registro delle Imprese, con distinzione a seconda che vi fosse o meno la questione di tutelare l’affidamento della controparte processuale. La Suprema Corte, con la Sentenza de qua, è pervenuta alla decisione che la società incorporata estinta non ha più il diritto di agire, fatta in ogni caso salva la necessità di tutelare il legittimo affidamento della controparte processuale.