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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 13 settembre 2019, n. 22903, ha affermato che non può essere devoluta ad arbitri la lite sull’intestazione fiduciaria delle quote di società. In particolare, la ricorrente conveniva in giudizio il marito per far accertare il suo diritto alla metà delle quote di una società a responsabilità limitata, sostenendo che nella società erano confluiti tutti i beni familiari, in virtù del mandato conferito dalla stessa al coniuge, al quale era stata fiduciariamente intestata una parte delle sue quote. Il marito, a seguito del manifestarsi di una crisi familiare, estrometteva la moglie da ogni decisione sociale e, nella costituzione in giudizio, eccepiva l’incompetenza del giudice in favore del collegio arbitrale. La Suprema Corte, sul punto ha ritenuto che la domanda proposta dalla ricorrente – pur avendo ad oggetto l’accertamento della titolarità effettiva della partecipazione sociale, fatta valere da un socio nei confronti di un altro socio – non trova la sua causa petendi nel contratto sociale; pertanto, la controversia – pur vertendo tra due soci – non riguarda il rapporto sociale, ma solo quello interno tra la fiduciante ed il fiduciario, inidoneo a giustificare la riconduzione della controversia alla competenza degli arbitri.