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Il Tribunale di Milano, con Sentenza del 16 maggio 2019, ha affermato che non sussiste una giusta causa di revoca degli amministratori di società partecipata dal Comune – a seguito di elezioni amministrative –, riconoscendo, quindi, il diritto al risarcimento del danno in capo agli stessi. Nel caso di specie, il Comune interpretava le disposizioni del Testo Unico degli Enti Locali – art. 50, commi 8 e 9 d.lgs. n. 267/2000 – nel senso che il “mutamento dell’assetto politico del Comune comporta la decadenza automatica delle cariche sino ad allora coperte” anche nelle società partecipate. Il Tribunale di Milano ha ritenuto non condivisibile l’interpretazione dell’Ente, in quanto non tiene conto dell’evoluzione dell’orientamento giurisprudenziale, in particolare della Sentenza n. 269/2016 della Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale ha, infatti, escluso l’automatica decadenza – a seguito di elezioni – degli amministratori nelle società partecipate dal Comune, in quanto non sono soggetti destinati allo svolgimento di funzioni comportanti la collaborazione al processo di formazione dell’indirizzo politico, ma deputati solo a garantirne l’attuazione, e la decadenza “automatica” – a seguito del rinnovo delle cariche politiche – non rispetta i principi dettati dall’art. 97 della Costituzione.