<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

17/04/2019 - Il singolo amministratore non è legittimato a impugnare le delibere assembleari

argomento: News Diritto - Diritto Civile e Commerciale

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Il Tribunale di Roma Sezione Imprese, con Ordinanza del 20 novembre 2018, ha affermato che, in una società per azioni, la legittimazione attiva ad impugnare le delibere contrarie alla legge o all'atto costitutivo assunte dell'assemblea dei soci spetta, ex art. 2377 c.c., al consiglio di amministrazione e non al singolo amministratore, essendo di competenza dell'organo collegiale sia la tutela dell'interesse sociale, sia l'assicurazione della legalità dell'attività.

Di tale avviso è anche la Corte di Cassazione, espresso con la Sentenza del 12 gennaio 2010, n. 259. Il Tribunale di Roma sottolinea come neanche il tenore letterale della norma, che legittima “gli amministratori” all'impugnazione delle delibere, possa condurre ad una conclusione differente: infatti, l'uso di tale espressione trova la sua ragione nella possibilità nelle società per azioni di avere un amministratore unico. La conferma può essere rinvenuta nell'art. 2479-ter c.c., che – riferendosi alla società a responsabilità limitata – stabilisce che il potere di agire spetta a “ciascun amministratore”.

La conclusione oggetto di esame non cambia nemmeno in riferimento alla delibera di revoca dell'organo gestorio e alla delibera di esclusione, che può essere impugnata dal socio escluso. Inoltre, non rileva neanche il fatto che la legittimazione discenderebbe da una presunta lesione delle posizioni soggettive, non essendovi in capo all'amministratore revocato un diritto al mantenimento dell'incarico in mancanza della fiducia e della volontà della società.

La disciplina contenuta nell'art. 2383, comma 3 c.c., infatti, prevede la revoca “in qualunque tempo” dell'amministratore anche in assenza di giusta causa, salvo il diritto al risarcimento. In tale contesto, quindi, l'amministratore è legittimato a impugnare la deliberazione di revoca solo per ciò che concerne la giusta causa, ai fini risarcitori e non ripristinatori.