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La Corte di Cassazione, con Ordinanza dell’11 aprile 2019, n. 10205, ha affermato che: “l’usurpazione o la contraffazione di un marchio preusato o registrato può sussistere anche se la riproduzione sia inserita in un marchio complesso. In tal caso – ai fini dell’accertamento dell’esistenza della contraffazione – non può essere attribuita a ciascun elemento del marchio complesso uguale funzione individualizzante e differenziatrice, ma è necessario stabilire a quali dei molteplici elementi del marchio complesso può essere diretta di preferenza l’attenzione dei consumatori”. Pertanto, con riferimento al caso de quo, la Suprema Corte ha ritenuto che l’utilizzo del segno distintivo “Green power” nel mercato italiano assuma una certa capacità distintiva e quindi possa essere considerato come marchio; tuttavia, si tratta di un marchio debole, e conseguentemente risulta lecita e non contraffattiva la sua utilizzazione da parte di terzi, a condizione che sia adeguatamente differenziato e percepito dai consumatori come “non uguale” e non confondibile con altro.