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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 27 marzo 2019 n. 14892, depositata in data 31 maggio 2019, ha affermato che il creditore dell’alienante può procedere con l’azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c. pur se l’acquirente sia stato dichiarato fallito, ma la domanda ex art. 2901 c.c. deve essere stata trascritta prima della sentenza dichiarativa di fallimento. La Suprema Corte chiarisce che tale possibilità non è in contrasto con il divieto previsto dall’art. 51 l.f., in quanto l’azione revocatoria non consente azioni esecutive individuali: il creditore ha il diritto di essere soddisfatto in via prioritaria con il ricavato della vendita del bene – con separazione della somma che corrisponde al suo credito verso l’alienante –, in posizione analoga a quella del creditore prelatizio.