argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 23 maggio 2019, n. 22166, depositata in data 5 settembre 2019, ha chiarito che, se viene proposta opposizione ad una procedura esecutiva immobiliare e nelle more del giudizio viene dichiarato il fallimento del debitore esecutato, il giudizio di opposizione deve essere interrotto ai sensi dell’art. 43, comma 3, l.f. La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che il terzo che rivendica la proprietà di un immobile acquisito all’attivo fallimentare deve proporre domanda di rivendicazione ex art. 93, comma 1, l.f., mentre l’opposizione del terzo all’esecuzione ex art. 619 c.p.c. non è volta a far accertare la proprietà del bene pignorato, ma solo l’illegittimità dell’espropriazione forzata e, quindi, il terzo deve far accertare eventuali suoi diritti nel concorso con gli altri creditori.