argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 6 febbraio 2019, n. 8973, depositata in data 29 marzo 2019, ha chiarito che l’azione revocatoria volta a far valere l’inefficacia dell’atto di disposizione – effettuato dal fallito prima della dichiarazione di fallimento – del diritto di abitazione e il divieto di cui all’art. 47, comma 2 l.f. sono posti su piani differenti. In particolare, la Suprema Corte ha rammentato che il diritto di abitazione ha natura di diritto reale immobiliare e viene acquisito alla massa fallimentare unitamente alle altre attività e ben può essere esperita l’azione revocatoria dell’atto con cui si dispone di tale diritto, pur in presenza del divieto di distrarre l’abitazione dal suo uso prima della liquidazione delle altre attività.