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La Corte di Cassazione, nella sentenza 26 febbraio 2019, n 8431 (ud. 01 febbraio 2019), manifesta la propria contrarietà alla tesi secondo la quale la fattispecie di cui all’art. 2626 c.c. è applicabile anche ai finanziamenti in conto capitale effettuati durante la vita della società sulla base di un’interpretazione estensiva della nozione di “conferimento” di cui all’indicata disposizione. Ad avviso della Corte «la prospettata interpretazione estensiva dell’art. 2626 c.c., in realtà, si risolve in un’analogia in malam partem in quanto i versamenti in conto capitale (o in conto futuro aumento di capitale) consistono in versamenti non imputati (o non ancora imputati) a capitale, tanto da confluire in un’apposita riserva - appunto - “in conto capitale” che non può essere identificata con il capitale, il che esclude la riferibilità anche ai versamenti in esame dello statuto penalistico a tutela del capitale sociale». Tale assunto, ricorda la sentenza, è confermato anche dalla giurisprudenza delle Sezioni civili della Corte di Cassazione, secondo la quale «i versamenti dei soci in conto capitale hanno di regola una causa diversa da quella del mutuo e assimilabile a quella del capitale di rischio, il che, come si è visto, esclude che diano luogo a crediti esigibili nel corso della vita della società (con conseguente non configurabilità della bancarotta preferenziale in riferimento ai prelievi volti alla loro restituzione); essi, però, non incrementano immediatamente il capitale sociale e non attribuiscono alle relative somme la condizione giuridica propria del capitale, tanto è vero che vengono iscritti in un’apposita riserva ‘in conto capitale’». Pertanto, conclude sul punto la sentenza in parola, “la - mera - “assimilabilità” al capitale di rischio dei versamenti in conto capitale conduce, sul terreno penalistico, ad escludere che essi possano essere ricondotti nella nozione di “conferimento” a norma dell’art. 2626 c.c., e che, dunque, la loro restituzione possa integrare la fattispecie di indebita restituzione dei conferimenti e, conseguentemente, quella di bancarotta da reato societario”.