argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 10 aprile 2019, n. 10091, ha affermato che il patto di compensazione stipulato con una banca e che preveda il diritto di quest’ultima di trattenere le somme riscosse dalla vendita di titoli dati a garanzia di un credito derivante dall’erogazione di un finanziamento è opponibile al concordato, ma a determinate condizioni. Innanzitutto il patto di compensazione deve essere stipulato contestualmente al deposito dei titoli a garanzia e deve prevedere il diritto della banca di incamerare le somme, anche se i presupposti di liquidità ed esigibilità maturino dopo la presentazione della domanda di concordato.