argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del6 giugno 2019, n. 18779, depositata in data 12 luglio 2019, ha chiarito che se l’attività lavorativa del dipendente prosegue dopo la dichiarazione di fallimento, le prestazioni lavorative rese devono essere pagate in prededuzione, oltre interessi e rivalutazione, anche se il dipendente ha di fatto proseguito l’attività oltre il periodo di esercizio provvisorio autorizzato dal tribunale. La Suprema Corte ha rammentato che la dichiarazione di fallimento del datore di lavoro non comporta l’automatico venir meno dell’azienda: l’attività d’impresa continua, seppur a soli fini liquidatori.