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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 24 giugno 2019, n. 36985, depositata il 3 settembre 2019, ha escluso il concorso formale tra il reato di ricorso abusivo al credito di cui all’art. 218 l.f. e il reato di truffa ex art. 640 c.p, chiarendo come tra le due norme sussista un rapporto di specialità ai sensi dell’art. 15 c.p. In particolare, la Suprema Corte ha stabilito la prevalenza della disposizione contenuta nella norma fallimentare su quella prevista dal codice penale, in quanto la prima mira a tutelare un bene giuridico più ampio, rappresentato non solo dal soggetto concedente il nuovo credito, ma anche dai creditori preesistenti – che, in caso di fallimento, si troverebbero a concorrere con il nuovo creditore – e, in generale, dall’interesse pubblico dell’economia nazionale ad evitare che il ricorso al credito da parte di soggetti destinati al fallimento distrugga risorse che potrebbero essere più proficuamente impiegate. Il reato di truffa viene assorbito da quello fallimentare anche per l’esistenza di altri due elementi che connotano il reato fallimentare: il primo consiste nella presenza di autori qualificati, tassativamente elencati nello stesso art. 218 l.f., e il secondo nella dichiarazione di fallimento, che rende concreto e attuale il danno cagionato dalla condotta abusiva a pregiudizio dei creditori aventi titolo anteriore.