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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 21 marzo 2019, n. 22157, depositata il 5 settembre 2019, ha affermato che è inopponibile al fallimento il fondo patrimoniale dell’amministratore, costituito – seppur in un momento remoto rispetto alla dichiarazione di insolvenza – quando il danno al patrimonio sociale e ai creditori risulta già essersi concretizzato. Nel caso di specie, la ricostruzione dei bilanci d’esercizio, operata dal curatore attraverso l’apporto agli stessi delle opportune rettifiche, aveva fatto emergere come, al momento della costituzione del fondo patrimoniale, il pregiudizio ai creditori, derivante dalla mala gestio dell’amministratore, si fosse già prodotto, con conseguente legittimità dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale.