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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 23 maggio 2019, n. 22379, depositata il 6 settembre 2019, ha rammentato, in tema di riconoscimento – in sede di accertamento del passivo fallimentare – del privilegio artigiano ex art. 2751-bis, n. 5), c.c., che la disciplina di riferimento è quella dettata dalla legge n. 443/1985 (cd. “legge-quadro per l’artigianato”) e non più quella rinvenibile nell’art. 2083 c.c. Inoltre, la Suprema Corte ha ribadito come la mera iscrizione all’albo delle imprese artigiane non è di per sé sufficiente per l’attribuzione, a fini concorsuali, della qualità di imprenditore artigiano, dovendo essa concorrere con gli altri requisiti previsti dagli artt. 3 e 4 della legge-quadro. Con riferimento, in particolare, al requisito della prevalenza del lavoro personale sul capitale – dettato dall’art. 3 per la società artigiana e estensibile, a giudizio della Suprema Corte, anche all’impresa individuale – la Corte di Cassazione ha chiarito come esso debba essere indagato non solo sul piano quantitativo, ma anche sotto il profilo qualitativo e funzionale, in funzione delle caratteristiche del settore in cui opera l’impresa e dell’opera dell’imprenditore e dei suoi collaboratori: sotto tale aspetto, la preminenza del lavoro sul capitale potrebbe emergere in presenza di una particolare qualificazione dell’attività personale dell’imprenditore, tale da connotare in modo essenziale l’impresa stessa.