argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 12 luglio 2019, n. 22725, depositata il 7 settembre 2019, ha ribadito il consolidato orientamento di legittimità, secondo cui le spese sostenute del creditore istante per la dichiarazione di fallimento nel giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento non sono ammesse in prededuzione, stante l’assenza di funzionalità di dette spese all’amministrazione e alla conservazione del fallimento. Il creditore istante – sottolinea la Suprema Corte – non è investito di alcun potere di rappresentanza della massa dei creditori, essendo portatore – invece – di un interesse specifico a resistere nel giudizio di opposizione.