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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 4 aprile 2019, n. 23190, depositata il 17 settembre 2019, è intervenuta in tema di revocatoria fallimentare, ribadendo come quest’ultima – unitamente all’azione revocatoria ordinaria – abbia come unico scopo quello di far dichiarare inopponibili alla massa dei creditori gli atti di cui, in un determinato momento antecedente la dichiarazione di fallimento, è stato destinatario il patrimonio del debitore, e che devono intendersi pregiudizievoli della garanzia generica dei creditori, senza tuttavia incidere sulla validità e liceità dell’atto originario medesimo. Pertanto – conclude la Suprema Corte – l’accoglimento dell’azione revocatoria esperita dal curatore fa sì che quest’ultimo abbia diritto di pretendere nei confronti del possessore in buona fede la liberazione del bene e il risarcimento del danno per il mancato godimento del bene dal solo momento in cui l’atto originario ha cessato di essere opponibile al fallimento.