Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

25/11/2019 - Dichiarazione di fallimento: gli effetti decadono solo successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di revoca

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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Il Tribunale di Roma, con Sentenza 10 luglio 2019, n. 14696, depositata l’11 luglio 2019, si è pronunciato in ordine all’opposizione, presentata dal consorzio rappresentante le aziende assegnatarie e già fallito all’epoca della presentazione, al decreto ingiuntivo promosso dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, a seguito della revoca delle concessioni per ottenere la restituzione di contributi assegnati. In particolare, il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile e comunque improcedibile la domanda proposta dal consorzio, richiamando quanto stabilito sul tema della Corte di Cassazione, ossia che la provvisoria esecutività – ai sensi dell’art. 16, comma 2, l.f. – della sentenza dichiarativa di fallimento non può essere oggetto di sospensione e che gli effetti della stessa vengono meno solo con il passaggio in giudicato della sentenza di revoca del fallimento.