argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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Il Tribunale di Milano, con Sentenza dell’11 luglio 2019, n. 7694, depositata il 30 luglio 2019, ha affermato che deve ritenersi illegittima – in quanto posta in essere in violazione della regola del concorso formale dei creditori di cui all’art. 52 l.f. – la compensazione fra i crediti e i debiti verso il fallito, operata dal creditore in via stragiudiziale e al di fuori del procedimento di accertamento dei crediti di cui agli artt. 92 e ss. l.f. Il credito, infatti, non può essere sottratto al suo previo accertamento in sede fallimentare e, conseguentemente, al controllo del giudice delegato e degli altri creditori, i quali possono avvalersi dello strumento di impugnazione dei crediti ammessi ex art. 98 l.f.