argomento: News del mese - Diritto del Lavoro
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Con la circolare 10 settembre 2019 n. 9, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (“INL”) ha fornito i chiarimenti sull’art. 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006, il quale, ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi da parte del datore di lavoro, richiede il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Secondo l’interpretazione dell’Ispettorato, pertanto, non sono revocabili i benefici goduti dal datore di lavoro che riconosce ai lavoratori un trattamento normativo e retributivo identico, se non migliore, rispetto al trattamento previsto dal contratto stipulato dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative. Detta interpretazione non è applicabile ai contratti sottoscritti da OO.SS. prive del requisito della maggiore rappresentatività.