argomento: News del mese - Diritto Amministrativo
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La Cass. civ., Sez. Un., con ordinanza 20 settembre 2019, n. 23541, ha affermato che, ai sensi dell’art. 133, co. 1, lett. e), del c.p.a. (e prima ancora dell’art. 33, co. 2, lett. d), d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e degli artt. 6 e 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205), la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie in materia di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture postula che la sottoposizione dell’appalto al regime pubblicistico discenda esclusivamente dalle sue caratteristiche oggettive e da quelle soggettive della stazione appaltante, e non è pertanto configurabile nel caso in cui quest’ultima, pur non essendovi tenuta, si sia volontariamente vincolata all’osservanza del predetto regime, in tal modo procedimentalizzando l’individuazione in concreto dell’appaltatore.