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Il Consiglio di Stato, sez. III, nella Sentenza del 2 settembre 2019, n. 6028, in materia di accesso civico generalizzato, ha negato ad alcune organizzazioni internazionali l’accesso alla documentazione relativa allo stato di attuazione del Memorandum d’Intesa Italia-Libia per il contrasto all’immigrazione clandestina, sottoscritto il 2 febbraio 2017. In particolare, il Collegio ha ritenuto che nel caso oggetto della pronuncia dovessero trovare applicazione sia la disposizione dell’art. 5-bis, comma 1, del d.lgs. 33/2013, secondo cui l’accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi pubblici inerenti, tra gli altri, “la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico” (lettera a) e “le relazioni internazionali” (lettera d), che la norma di cui al comma 3 del citato art. 5-bis che sottrae all’accesso civico anche, e comunque, i documenti coperti da segreto di Stato nonché quelli per i quali l’accesso è altrimenti precluso in forza di specifiche previsioni legislative. Tra queste ultime può annoverarsi, ad avviso del Collegio, il d.m. 415/1994 che sottrae all’accesso, tra l’altro, la “documentazione relativa agli accordi intergovernativi stipulati per la realizzazione di programmi militari di sviluppo, approvvigionamento e/o supporto comune o di programmi per la collaborazione internazionale di polizia” (art. 2, comma 1, lettera a), le “relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l’adozione degli atti o provvedimenti dell’autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti all’attività di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità (…). Inoltre, Il Consiglio di Stato ha condiviso la conclusione cui è giunto il Tar secondo cui l’accesso ai documenti sullo stato di attuazione del Memorandum e alle fonti di finanziamento utilizzate a tal fine potrebbe interferire con le relazioni intercorrenti tra Italia e Libia e con l’ordine e la sicurezza pubblica. Infine, il Consiglio di Stato ha escluso che le previsioni contenute nelle linee guida ANAC n. 1309/2016, secondo cui anche documenti assunti tramite negoziati con paesi terzi possono essere oggetto di accesso civico, possano condurre ad una diversa soluzione, cioè consentire l’accesso civico, rendendosi comunque necessaria una valutazione approfondita per non recare pregiudizio alle relazioni internazionali.