argomento: News del mese - Diritto Tributario
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La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 20594 del 31 luglio 2019, ha analizzato un’operazione societaria che ha visto l’interposizione di una impresa nella realizzazione di un’attività nella quale un altro soggetto non imprenditore sopportava determinati costi anche per Iva dovuta, al solo fine di dedurli e detrarre l’Iva relativa. L’analisi del caso in questione, concernente un’operazione in cui una società aveva acquisito un aeromobile in leasing, concedendolo poi in locazione a un’associazione sportiva, per un canone orario ben inferiore rispetto ai prezzi di mercato, viene condotta dal punto di vista dell’indagine sulla qualificazione della stessa operazione come abusiva, per effetto della sostanziale interposizione soggettiva e della conseguente elusione che essa produce. Secondo i giudici della Corte, che hanno accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la vicenda rivelava una condotta di abuso del diritto, nella specie della fittizia interposizione soggettiva della srl, al fine di ottenere vantaggi fiscali (detrarre l’Iva relativa all’acquisto dell’aereo e dedurre dal proprio reddito d’impresa i costi connessi all’acquisto dello stesso bene) che l’Associazione Sportiva, soggetto effettivamente interessato ad acquisire ed utilizzare l’aeromobile, non avrebbe potuto conseguire, poiché non esercitava una sufficiente attività imponibile ai fini Iva ed usufruiva del regime d’imposta dei contribuenti minimi.