argomento: News del mese - Diritto Tributario
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Con la Sentenza n. 20946 del 6 agosto 2019 la Corte di Cassazione è tornata sul tema della deducibilità degli accantonamenti effettuati relativamente all’indennità suppletiva di clientela spettante agli agenti. Secondi i giudici, la deduzione sarebbe legittimamente effettuabile secondo la disciplina fiscale contenuta nell’art. 105, comma 1, T.U.I.R. in base al quale gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell’art. 2117 c.c., se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti, sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell’esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi.