<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

26/11/2019 - Il domicilio del contribuente può determinare la sua residenza fiscale

argomento: News del mese - Diritto Tributario

Articoli Correlati: persone fisiche - residenza fiscale - domicilio

L’Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi della residenza fiscale delle persone fisiche con la risposta all’interpello n. 294 del 22 luglio 2019, nella quale non esprime nuove posizioni, ma, si limita a riassumere la normativa (interna ed internazionale) di riferimento, senza indicare, quindi, criteri oggettivi che consentano di verificare la sussistenza dei requisiti per la residenza fiscale, ingenerando incertezze applicative sugli indicatori da tenere in considerazione. In concreto, nell’istanza di interpello il contribuente ha rappresentato di essere residente in Svizzera e di volersi trasferire con la famiglia, costituita da moglie e tre figli, nella sua casa per le vacanze situata in Italia. Il contribuente, evidenzia che la moglie e i figli intendono trasferire la residenza in Italia, con l’iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente e che nei prossimi anni i figli dovrebbero frequentare l’asilo in Italia e che la moglie non intende lavorare per i prossimi due o tre anni. A fronte di ciò, l’istante precisa che resterà in Svizzera come dipendente di un’azienda ivi stabilita e soggiornerà tre giorni lavorativi a settimana (dal mercoledì al venerdì) in Svizzera per motivi di lavoro e di studio. Il contribuente dichiara che il suo datore di lavoro svizzero gli consentirà di lavorare a distanza da casa. In sintesi, pertanto, il lavoratore rimarrà dal sabato al martedì in Italia con la famiglia, ma non vi soggiornerà per almeno 183 giorni l’anno. Definito il caso concreto, viene chiesto un parere all’Agenzia delle Entrate in merito allo status di residenza fiscale. L’Agenzia delle Entrate nella risposta ha riepilogato la normativa di riferimento, rilevante per porre in essere gli adempimenti giuridici concernenti la fattispecie prospettata, evidenziando, tuttavia, che l’accertamento dei presupposti per stabilire l’effettiva residenza fiscale costituisce una questione di fatto che non può formare oggetto di istanza di interpello. Pertanto, la risposta all’interpello riveste una certa rilevanza tenuto conto che, ai fini della corretta individuazione della residenza fiscale, viene ancora una volta data estrema importanza al domicilio della persona fisica inteso come “centro degli interessi vitali” del contribuente di natura professionale, ma anche riguardante la sfera delle relazioni personali, dei vincoli familiari che, come evidenziato nel caso prospettato, sono permanentemente situati nel territorio dello Stato italiano.