<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

26/11/2019 - In assenza di una base fissa in Italia, il reddito viene tassato all’estero

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 352 del 29 agosto 2019, ha fornito importanti chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile al reddito di lavoro autonomo prodotto in Italia da parte di un soggetto non residente. In particolare, il caso oggetto di interpello riguardava una persona fisica residente in Germania che aveva sottoscritto un contratto di docenza universitaria che consisteva nello svolgimento di un’attività di carattere indipendente per l’esercizio della quale non veniva messa a disposizione, dall’Università, né una base fissa, né un ufficio in modo stabile. Dalle certificazioni allegate all’istanza di interpello, risultava che il contribuente aveva versato in Germania le imposte sul reddito derivanti dall’incarico di insegnamento sopra descritto, al netto delle spese per viaggio, vitto e alloggio. L’Agenzia delle entrate, nella risposta, preliminarmente, dopo aver rilevato che l’accertamento dei presupposti per stabilire l’effettiva residenza fiscale costituisce una questione di fatto che non può essere oggetto di istanza di interpello, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 212 del 2000 (cfr. circolare n. 9 del 1° aprile 2016), ha chiarito che l’attività descritta dal contribuente si configura come lavoro autonomo, disciplinato nel nostro ordinamento dall’articolo 53 Tuir, a mente del quale costituiscono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni. In relazione al caso specifico, a livello internazionale, l’articolo 14, paragrafo 1, della Convenzione stipulata tra l’Italia e la Germania per evitare le doppie imposizioni sul reddito, ratificata dalla Legge 24 novembre 1992, n. 459, detta le regole previste per la ripartizione della potestà impositiva tra due Stati con particolare riferimento ai redditi derivanti dall’esercizio delle c.d. “professioni indipendenti”. Sul punto, l’accordo bilaterale sopra illustrato stabilisce che: “i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che detto residente non disponga abitualmente nell’altro Stato contraente di una base fissa per l’esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell’altro Stato, ma soltanto nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa”. Quindi, a parere dell’Agenzia delle entrate, un professionista fiscalmente residente in Germania che ha sottoscritto un incarico di insegnamento in Italia deve versare le imposte dovute nel Paese estero di residenza a condizione, tuttavia, che la predetta persona fisica non disponga in Italia di una base fissa per l’esercizio delle attività.