Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

26/11/2019 - Per la deducibilità delle spese legali si considera l’intero iter processuale

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 24003 del 26 settembre 2019, ha affermato che le spese sostenute per l’assistenza legale sono deducibili solo quando la prestazione del professionista si è conclusa. In altri termini, per l’impresa che riceve una fattura da un legale, è irrilevante il criterio di competenza che normalmente regola la deducibilità dei costi, dovendosi computare i pagamenti effettuati come acconti per poi dedurre integralmente il costo quando si chiude la causa o quando termina la prestazione. Gli Ermellini hanno ribadito che in materia di prestazioni professionali vige la regola della post -numerazione (artt. 2225 e 2233 cod. civ.), secondo la quale il diritto al compenso pattuito si matura una volta posta in essere una prestazione tecnicamente idonea a raggiungere il risultato a cui la prestazione è diretta. Tale regola è mitigata da un duplice ordine di diritti del professionista: quello all’anticipo delle spese occorrenti all’esecuzione dell’opera e quello dell’acconto, da determinarsi secondo gli usi sul compenso da percepire una volta portato a compimento l’incarico. La prestazione difensiva ha, così, carattere unitario. Da ciò deriva che gli onorari dell’avvocato devono essere liquidati in base alla tariffa vigente nel momento in cui la prestazione è condotta a termine per effetto dell’esaurimento o della cessazione dell’incarico professionale, unitarietà che va rapportata ai singoli gradi in cui si è svolto il giudizio, e quindi al momento della pronunzia che chiude ciascuno di essi (v. Cass. n. 24046/2006; Cass. n. 17059/2007). Ne consegue - chiariscono gli Ermellini - «che il corrispettivo della prestazione del professionista legale e la relativa spesa si considerano rispettivamente conseguiti e sostenuti quando la prestazione è condotta a termine per effetto dell’esaurimento o della cessazione dell’incarico professionale»