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Le imposte in sede dell’atto istitutivo si pagano in misura fissa. Nel caso di trust auto dichiarato (dove il trustee coincide con il disponente), l’imposta di registro si paga in misura fissa all’atto della sua costituzione. Questo è quanto emerge nella Sentenza n. 22754 della Corte di Cassazione depositata il 12 settembre 2019. I Supremi Giudici con la sentenza sopra enunciata hanno negato la tesi delle Entrate che, contrariamente al parere del notaio rogante, chiedeva l’applicazione delle imposte in misura proporzionale. Secondo la Suprema Corte, “l’atto di dotazione di trust, di per sé, non configura il presupposto impositivo per l’applicazione proporzionale né dell’imposta sulle successioni e donazioni né dell’imposta di registro, né delle imposte ipotecaria e catastale, in quanto il trasferimento a favore del trustee è comunque temporaneo e strumentale alla realizzazione degli scopi del trust”. Peraltro, tale principio vale anche per l’atto di dotazione del trust auto dichiarato, in cui disponente e trustee coincidono, atteso che in esso “un reale trasferimento è impossibile”. Né l’atto istitutivo, né l’atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee configurano, infatti, un trasferimento di ricchezza stabile, giacché sono, invece, “meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione”. Solo l’eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo, può realizzare tale trasferimento e configurare, quindi, il presupposto per l’applicazione delle imposte in misura proporzionale.