argomento: News del mese - Diritto Tributario
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La Corte di Cassazione, con ordinanza del 2 luglio 2019 n. 23549, depositata il 23 settembre 2019, ha precisato – relativamente al tema della riqualificazione degli atti ai fini dell’imposta di registro – che con la precedente legge di Bilancio 2018, l’art. 20 TUR era stato modificato per evidenziare che la riqualificazione sarebbe dovuta avvenire considerando esclusivamente il contenuto dell’atto, senza elementi extratestuali; successivamente, con la legge di Bilancio 2019, il legislatore ha ritenuto (in contrasto con i precedenti orientamenti giurisprudenziali) attribuire valenza interpretativa, con effetto retroattivo, alla modifica normativa. In particolare, occorre sottolineare che nell’ordinamento (tributario) italiano non si trovano principi normativi che definiscono la rilevanza fiscale degli effetti economici dei negozi giuridici, ma solo specifiche disposizioni, quali ad esempio la derivazione del reddito di impresa dal risultato di bilancio. In tale contesto, l’amministrazione finanziaria non può certamente identificare in via presuntiva effetti economici ulteriori rispetto a quelli giuridici, potendo però riqualificare un contratto in caso di macchinazione fraudolenta, simulazione.