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Diritto Tributario
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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta del 10 settembre 2019, a seguito di interpello n. 371/2019, ha indicato – in ordine al trust costituito per via testamentaria – le modalità di tassazione. In particolare, per quanto concerne l’imposta di successione, il D.L. n. 262/2006 ha esteso la sua applicazione all’ambito applicativo della “costituzione di vincoli di destinazione” su beni e diritti (compreso, quindi, il trust). L’imposta di successione dovrà applicarsi in misura proporzionale (per la determinazione delle corrette aliquote) considerando il rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario, e tenendo altresì presente che quest’ultima dovrà essere limitata ai beni e ai diritti esistenti nel territorio dello Stato italiano, conferiti nel trust testamentario, ai sensi del citato art. 2 del TUS.