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Diritto Tributario
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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta dell’11 settembre 2019, a seguito di interpello n. 381/2019, ha sottolineato – in ordine al trust – che, per la sua rilevanza fiscale, è essenziale che il potere del trustee di amministrare e disporre dei beni a lui affidati dal disponente, risulti effettivo. Diversamente, ove il potere di gestire i beni rimanesse (in tutto o in parte) in capo al disponente, il trust risulterebbe fiscalmente inesistente; in tal caso, infatti, non si realizzerebbe un reale spossessamento dei beni rientrati nel patrimonio costitutivo del trust, e per tale motivo lo stesso rappresenterebbe unicamente una struttura interposta rispetto al disponente, a cui dovranno essere attribuiti i redditi (formalmente) prodotti dal trust.