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Con sentenza n. 38260 del 16 settembre 2019 (ud. 13 giugno 2019), la Quarta Sezione della Suprema Corte ha affermato che «in relazione alle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, l’adempimento alle prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza e il pagamento della sanzione amministrativa effettuato, ai sensi dell’art. 24 d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, dal legale rappresentante della società fa scattare l’effetto estintivo a favore del contravventore, amministratore o dipendente dell’ente all’epoca dell’accertamento»; giacché, osserva la Corte, «una diversa interpretazione che impedisse il prodursi dell’effetto estintivo della contravvenzione in caso di pagamento della sanzione da parte dell’amministratore della persona giuridica, in luogo del contravventore persona fisica, si risolverebbe in un’irragionevole limitazione dell’ambito di operatività della causa speciale di estinzione del reato, chiaramente introdotta dal legislatore allo scopo di interrompere l’illegalità e di ricreare le condizioni di sicurezza sul lavoro previste dalla normativa in materia a protezione dell’incolumità dei lavoratori, facendo passare in secondo piano l’interesse dello Stato alla punizione del colpevole».